martedì 7 luglio 2015

Condominio Pisa: canne fumarie caldaie

Amministratore condominio Pisa e risoluzione problemi canne fumarie.

Oggi parleremo delle canne fumarie, elementi che spesso creano notevoli attriti nei condomini di Pisa e di tutta Italia.
Come è noto lo scarico dei fumi prodotti dalle caldaie può contenere diverse quantità di anodride carbonica, ossido e biossido di carbonio (NO2) e polveri sottili, tutte sostanze che possono nuocere al benessere ed alla salute delle persone.
 Più le polveri sono sottili e più sono leggeri e meno precipitano a terra  continuando a fluttuare nell'aria aumentando così la loro pericolosità essendo facilmente assimilabile tramite respirazione ed introducendosi così nell'organismo umano.
Il Ministero della Sanità ha riconosciuto alcune patologie attribuite alla prolungata esposizione alle polvere sottili quali: bronchite croniche, infezioni respiratorie, riduzione respiratoria, asma ed perfino aritmia cardiaca.

L'art. 14 Dlgs 02/14 comma 9 prevede che "gli impianti termici installati successivamente al 31/Agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi  di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto alla quota imposta dalla regolamentazione vigente.
L'attuale legge prevede lo scarico a parete soltanto per caldaie a gas del tipo a condensazione in cui i prodotti della combustione abbiano emissione di ossido di carbonio NO2  non superiori a 70mg/Kwh quindi solo per caldaie classe 5
La nuova riforma del Condominio entrata in vigore da Giugno 2013 prevede che ogni condomino che voglia eseguire un opera che può riguardare gli altri condomini (esempio l'installazione di una caldaia) deve dare preventiva notizia del suo intento all'amministratore il quale riferirà in assemblea (art.1122 ultimo comma c.c.)
La razio di questa norma è quella di consentire a tutti i condomini di essere messi in condizione di esprimere i loro pareri prima che l'opera che indirettamente li potrebbe riguardare, venga eseguita a loro danno.
Queste semplici indicazioni molto chiare e precise come quelle sopra indicate posso grantire pace e serenità nei condomini di Pisa, relativamente alle canne fumarie delle caldaie.
Un cordiale saluto a tutti ed al prossimo approfondimento su amministrazione condomini Pisa.

martedì 23 giugno 2015

Condomini Pisa: Multe per i trasgessori

Amministrazione condomini Pisa: multe a chi non rispetta il regolamento.

Finalmente la nuova riforma del condominio a messo fine alla ridicola situazione in cui si trovano gli amministratori di condominio quando volevano comminare una multa ai trasgessori del regolamento condominiale. Infatti fino a prima della Nuova riforma del condominio, l'amministratore poteva comminare una multa di lire 100 cioè poco più di 50 centesimi.
Con l'introduzione della Riforma del condominio, se nulla è previsto dal regolamento, l'amministratore può comminare fino a multe di 200 euro e per i recitivi fino a 800 euro.
Nel caso nel regolamento fosse indicato il valore di 100 lire per i trasgressori, sarebbe consigliabile approvare un nuovo regolamento con la seguente dicitura:

INFRAZIONI DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Per le infrazioni alle norme del presente regolamento, l'amministratore, previo base testimoniale scritta, invierà formali diffide, le cui spese vive e gli onorari di competenza propri e di legali o altri professionisti cui dovesse far ricorso, saranno poste a carico dell'inadempiente, senza pregiudizio per le maggiori, diverse responsabilità civili e penali dei trasgressori a termini di legge. Altresì in base all'art. 70 disp. att. c.c. l’amministratore ha la facoltà di comminare, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva fino ad euro 800, nei confronti di coloro che violino i precetti del presente regolamento. Tali somme saranno imputate come entrate della gestione ordinaria nella tabella proprietà. I condomini o i loro conduttori rispondono per le persone conviventi o a loro servizio.

 Ricordiamo però che la Cassazione Civile Sezione II del 17/10/1995 n. 10837 si pronuciò in merito all art. 70 att.c.c. ritenendo che le sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori del regolamento condominiale hanno carattere di norma eccezionale in qanto contempla una cosiddetta pena privata che ha come destinatari i condomini e pertanto non è applicabile ai conduttori degli alloggi condominiali, in quanto ancorchè essi si trovino a godere di parti comuni dell'edificio in base ad un rapporto obbligatorio, rimangono estranei all'organizzazione condominiale.
Dello stesso parere fu Cassazione Civile Sezione II del 16/5/2006 n. 11383 che ritenne responsabile il condomino per le ripetute violazioni consumate dal proprio conduttore nei confronti del regolamento condominiale e dei terzi condomini, in quanto non fù in grado di dimostrare di aver adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee alla stregua del criterio generale di diligenza posto dall'art. 1176 c.c. a far cessare gli abusi, ponendo iniziative che potevano arrivare alla richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione agendo in giudizio.
In conclusione le multe sulle infrazioni di condominio diventano un importante strumento su cui l'amministratore di condomini in Pisa può far leva per garantire il rispetto rispetto  delle norme stabilite in regolamento, ricordandosi che la multa non può essere applicata ai conduttori in quano estranei all'organizzazione condominiale.

venerdì 12 giugno 2015

Preventivo amministratore condominio Pisa

Stai cercando un preventivo per amministratore di condominio in Pisa?
 - Da ricordare che gli amministratori di condominio in Pisa devono indicare chiaramente i costi sui servizi condominiali che offrono, devono frequentare ogni anno un corso formativo professionale specifico per amministratore di condomini.
 
- Da ricordare che con la nuova legge sul condominio l' obbligo di nomina dell’amministratore deve essere stabilita dall'assemblea condominiale se i condomini sono più di otto. Invece non avete nessun obbligo di cercare un amministratore di condominio in Pisa nel caso i condomini sono meno di nove.
 
  
Confrontare più preventivi per il vostro amministratore di condominio in Pisa sarà sicuramente per voi indiscutibilmente convenient, in quanto richiederci un preventivo vi permetterà di visionare i nostri punti di forza e di valutare senza impegno  se ci sono i presupposti per sceglierci non soltanto per il nostro eccellente rapporto qualità prezzo, ma anche dopo aver sentito in giro la nostra nomea.

Inizia subito a cercare l'amministratore giusto per il tuo condominio in Pisa inviandoci un richiesta attraverso il form sulla sua destra.

giovedì 28 maggio 2015

Amministrazione condomini: leggittimità decreto ingiuntivo

SENTENZA 29 settembre 2008, n.24299 CORTE DI CASSAZIONE

Leggittimità del decreto ingiuntivo sulla base del bilancio preventivo, purché regolarmente adottato dall’assemblea condominiale.
La sentenza Cass. 24299/09 chiaramente si desume che l’amministratore di condominio può richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo anche sulla base del bilancio preventivo, purché regolarmente adottato dall’assemblea, mentre, una volta approvato il bilancio consuntivo, deve agire esclusivamente sulla base di quest’ultimo e non più in forza del bilancio preventivo.

Dettagli:

Con citazione notificata in data 30.9.2002, A.M. e G.S. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal giudice di pace di Roma ad istanza del condominio dello stabile di via Farfa n. 8, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 759,29 per oneri condominiali insoluti.
A fondamento dell’opposizione i predetti deducevano che prima della iscrizione del ricorso per ingiunzione da parte del condominio, essi avevano pagato all’amministratore la somma di euro 623,99 per le voci di spesa elencate nel ricorso; aggiungevano che il decreto ingiuntivo era illegittimo in quanto adottato sulla base del bilancio preventivo 2001, mentre doveva essere utilizzato il bilancio consuntivo che all’epoca del deposito del ricorso (27.5.2002) non era stato ancora approvato, essendo ciò avvenuto solo nel mese di giugno; adducevano inoltre che la spesa per il “servizio pulizia” riportata nel consuntivo era inferiore a quella del preventivo.
Il condominio, costituendosi, ammetteva che gli opponenti avevano pagato gli importi indicati, ma obiettava che tali importi erano stati regolarmente conteggiati, come risultava dall’estratto contabile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice di pace, con sentenza del 4.11.2003, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e revocava lo stesso, condannando il condominio alla rifusione delle spese del giudizio.
A sostegno della decisione il giudice di pace adduceva la seguente testuale motivazione: “Dalla documentazione depositata dalle parti si evince che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ad eccezione di euro 116,91 con riferimento all’esercizio del 2001 il cui consuntivo al momento della richiesta del decreto come è provato per tabula non era stato ancora approvato. Poiché l’amministratore di condominio può, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, avvalersi soltanto con riferimento al corso dell’anno di gestione condominiale, ne consegue che l’opposizione dei sigg. Marcotulli e Sabbatani deve essere accolta. Inoltre, atteso che l’opposto riconosce che gli opponenti hanno versato euro 623,99, non vi è in atti alcuna prova della sussistenza di ulteriori debiti. Le spese seguono la soccombenza”.
Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso il Condominio dello stabile di via Farfa n. 8, in forza di due motivi; resistevano con controricorso gli opponenti.

martedì 26 maggio 2015

Nuove regole per le amministrazioni condominiali Pisa

Dal 18 giugno 2013 esistono nuove regole per amministrare un condominio in Italia, e pertanto anche a Pisa, a seguito dell' entrata in vigore della riforma del condominio varata con la legge n. 220/2012.
Le nuove regole per le amministrazioni di condominio riguardano gli amministratori di condominio, le assemblee, la gestione economica ed i condomini.






LE NOVITA' PRINCIPALI

Dal 18 giugno 2013 l' amministratore di condominio ha numerosi obblighi:
   
• Obbligatorietà: l' amministratore di condominio è obbligatorio quando ci sono più di 8 condomini.
• Durata: resta in carica 2 anni (salvo rinnovo);
• Requisiti: non deve avere precedenti penali per reati contro il patrimonio, non deve deve risultare protestato. Inoltre deve avere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico (a meno che svolga questa professione da oltre 1 anno).
• Obblighi: oltre ai suoi comuni obblighi (eseguire le delibere dell'assemblea, riscuotere i contributi e pagare i fornitori e il fisco ecc.) ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle pendenze). E' inoltre tenuto a stipulare una polizza di responsabilità professionale.
• Compensi: al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell'assemblea
• Revoca: in caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell'assemblea per la revoca il suo mandato.




Animali
   Sarà vietato vietare con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni.







Antenne
   Il singolo condomino potrà installare un impianto di ricezione radiotelevisiva (la "parabola") individuale. Una norma che rischia di aumentare il deturpamento delle facciate.



Assemblea condominiale
   Cambiano i quorum per la validità dell'assemblea e delle sue delibere:
• per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;
• per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
• per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Viene limitato l'(ab)uso della delega: se i condòmini sono più di 20, un singolo partecipante all'assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.




Consiglio condominiale
   Se il condominio ha più di 11 unità immobiliari può nominare un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull'operato dell'amministratore.



Conto corrente
   Tutte le entrate e le uscite del condominio devono passare su un conto corrente bancario intestato al condominio.



Interventi straordinari
   Per le innovazioni che riguardano la sicurezza, la salubrità, la rimozione delle barriere architettoniche, il risparmio energetico, i parcheggi, le antenne e gli impianti telematici centralizzati basta il voto dell'assemblea col 50% + 1 degli intervenuti e 2/3 dei millesimi.



Manutenzione straordinaria
   Per le opere di manutenzione straordinaria il condominio è obbligato a costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.




Morosità
   Nei confronti dei condòmini in ritardo col pagamento delle spese condominiali, dopo 6 mesi dal rendiconto in cui risulta la morosità, l'amministratore ha l'obbligo di richiedere il decreto ingiuntivo, salvo dispensa assembleare.


Pannelli solari
   Gli impianti di energia da fonti rinnovabili possono essere installati sulle parti comuni (tetti) anche se destinati ad alimentare singole unità immobiliari. Non serve l'autorizzazione dell'assemblea che però può imporre cautele e vincoli architettonici (con la maggioranza di 2/3 dei millesimi). Una disposizione a sostegno delle energie rinnovabili ma che può creare conflittualità nel condominio.


Parti comuni
   Viene ampliata la definizione di "parti comuni" comprendendo anche le antenne e gli impianti telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni. Viene prevista anche la multiproprietà con godimento periodico. Per cambiare la destinazione d'uso delle parti comuni serve il voto dell'80% dei partecipanti e dei millesimi. La divisione delle parti comuni può avvenire solo con il consenso unanime dell'assemblea.


Riscaldamento
   Il singolo condomino potrà staccarsi dall'impianto centralizzato seil suo appartamento non è sufficientemente riscaldato per problemi tecnici dell'impianto condominiale (che non vengono risolti nel corso di una stagione) e seil distacco non comporta squilibri che compromettono la normale erogazione di calore agli altri appartamenti. Se il distacco comporta una spesa aggiuntiva, chi si separa deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto. La norma contrasta con le esigenze generali di risparmio energetico e può generare molto contenzioso.


Sanzioni
  Le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.


Web
  L'assemblea può decidere l'apertura di un sito internet condominiale, curato dall'amministratore. Non dovrà essere un sito-vetrina ma servirà alla pubblicazione online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati contabili (estratto conto, situazione pagamenti). Ogni condomino potrà accedervi con una password. Per l'attivazione del sito è necessario il 50% + 1 dei votanti e dei millesimi.

Queste nuove regole per amministrare un condominio hanno sicuramente dei risvolti nell'aumento della litigiosità tra i condomini però danno anche regole severe per evitare cattive e losche gestioni condominiali svolte da poco raccomandabili amministratori di condominio soprattutto nell'impiego di somme contanti, ormai assolutamente vietate dalla nuova legge sul condominio.

lunedì 18 maggio 2015

Tabella prezzi per l'amministrazione del vostro condominio in Pisa

Amministrazione di condomini in Pisa

Il mercato immobiliare è in profonda rivisitazione dei suoi modelli e dei suoi schemi operativi. La nuova normativa sui condomini e un mercato sempre più attivo e interessato all’IT, richiedono di proporre nuove soluzioni che elevino la gestione del Condominio al mondo dei servizi integrati. L' amministrazione condomini Pisa, propone soluzioni tecnologiche che diano maggiore qualità, cura del cliente, controllo dei costi, trasparenza e livelli di servizio garantiti.
La nostra  amministrazione di condomini in Pisa prevede da sempre una gestione e amministrazione del vostro condominio la possibilità per i condòmini proprietari di usufruire di una piattaforma Web altamente innovativa ed integrata, al fine di rendere pubblica e trasparente l’amministrazione stessa del condominio e al contempo facilitare la presa visione della rendicontazione per i condòmini, secondo quanto previsto dalla nuova normativa (legge n.220 11/12/2012).
Quindi non soltanto flessibilità e disponibilità nei confronti della Clientela, competenza, trasparenza contabile ed ottimizzazione dei risultati per ridurre i costi della gestione di un condominio. tanto da essere diventati tra i più economici nella gestione di amministrazione condomini in Pisa,
ma anche attenzione alle nuove opportunità in linea alle richieste del mercato immobiliare.
Il nostro studio di amministrazione condomini in Pisa è strutturato sia per la gestione di grandi fabbricati che di immobili di prestigio.
 L’attività dello studio è caratterizzata da flessibilità ed economicità al fine di garantire un’assistenza ad hoc ed a costi super competitivi.
Chiedete senza impegno un preventivo per conoscere la nostra tabella prezzi per l'amministrazione del vostro condominio in Pisa

sabato 16 maggio 2015

Il tuo amministratore di condominio a Pisa

Come ricevere un preventivo per il cambio amministratore di condominio a Pisa



Amministratori di condominio Pisa è una realtà consolidata nelle attività di aministrazioni condominaili in Pisa, sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, ed alla assoluta trasparenza nella amministrazione e gestione del condominio. La società opera come amministratori di condomini e gestione patrimoni immobiliari in Pisa e provincia. Da sempre siamo organizzati con un’ efficiente struttura aziendale dotata di rigorose procedure di controllo. Adottiamo strumenti informatici sempre all’avanguardia affidando la gestione del condominio ad un team professionale. Il team del sito Amministrazioni condominiali Pisa hanno come obiettivo quello di offrire un’ampia di servizi orientati al’intero settore immobiliare con core business l'amministrazione dei condomini in Pisa e Provincia
Il nostro modus operandi recepisce totalmente le direttive della  legge sulla Riforma del condominio, e vede da sempre l’adozione di conti correnti intestati ai Condomini e una assoluta trasparenza contabile.
 Un nuovo programma di contabilità sviluppato appositamente per l'amministratore di condominio che vuole operare in trasparenza sulle scritture contabili,  motiva ulteriormente i vari condomini ad avvalersi dei nostri servizi di amministratori del proprio condominio.
Fortemente orientato alla trasparenza dei dati contabili, il nostro modus operandi garantisce sempre l’elaborazione della Situazione Patrimoniale  e del  Bilancio Condominiale automaticamente riconciliata in ogni momento della gestione con la situazione bancaria, oltre che grazie alla efficenza dei nostro team siamo in grado di garantire tra i migliori prezzi per la gestione del vossìtro condominio in Pisa e provincia.
 Vi invitiamo pertanto a richiedere senza impegno informazioni ed un preventivo per la gestione del vostro condominio in Pisa utilizzando il form sulla destra.

giovedì 14 maggio 2015

Più facile cambiare amministratore di condominini a Pisa

Cambiare amministratore di condominini a Pisa

Per la nomina e la revoca dell'amministratore sarebbe necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi. A tale conclusione si giunge fermandosi ad una interpretazione strettamente letterale e più tradizionale dell'articolo 1136 c.c., che mette in stretta correlazione il quarto comma con il secondo comma. In tale prospettiva "Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'amministratore.... devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.". Il secondo comma, a sua volta, stabilisce che "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio." Se questa interpretazione dovesse prevalere, la riforma non avrebbe introdotto alcuna modifica sostanziale nella materia.

Seconda ipotesi: in seconda convocazione i quorum sono più permissivi

Volendo dare una interpretazione più organica delle norme viste nel loro complesso e lette in armonia con i principi ispiratori della riforma che, come sappiamo, mira ad agevolare il raggiungimento delle decisioni assembleari, evitando inutili situazioni di stallo, si giunge ad una diversa conclusione. Secondo una diversa interpretazione del dettato normativo, i quorum richiesti per la nomina o la revoca dell'amministratore cambiano in funzione che la decisione venga assunta in prima o in seconda convocazione.

In tale prospettiva, il richiamo contenuto nel quarto comma dell'articolo 1136 c.c. farebbe riferimento solo all'assemblea di prima convocazione; in tale ipotesi, i quorum sarebbero dettati dal combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 1136 c.c. per cui l'assemblea per la nomina/revoca dell'amministratore sarebbe valida “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.

Come ben sappiamo, peraltro, nelle assemblee condominiali è difficile che una decisione (specie su un tema tanto delicato) venga presa in prima convocazione vuoi perché non si raggiunge il numero legale per la sua costituzione, vuoi per la difficoltà di formare una maggioranza per cui, di norma, l'organo deliberativo raggiungere una decisione in seconda convocazione. A questo punto, ci si chiede se, anche in seconda convocazione, valgano i quorum stabiliti dal primo e secondo comma ovvero se, per favorire l'assunzione della decisione, siano richiesti quorum più permissivi.

Per rispondere a questo interrogativo, occorre fare riferimento all'articolo 1136, comma 3, che, a proposito delle assemblee di seconda convocazione, stabilisce "Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione..... è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio."

In questo caso, quindi, per le assemblee di seconda convocazione, sarebbero previsti dei quorum più semplici da raggiungere e, conseguentemente, la relativa delibera potrebbe essere assunta con il voto favorevole di un numero di voti che rappresenti solo 1/3 del valore dell'edificio.

In sostanza, volendo stabilire i quorum deliberativi, necessari alla nomina/revoca dell'amministratore, bisognerebbe introdurre una scriminante distinguendo due ipotesi:

    a) nel caso in cui l'assemblea riesca a deliberare in prima convocazione (caso più unico che raro) sarebbe applicabile il secondo comma (ovvero i 500 millesimi);
    b) nel caso in cui l'assemblea si riunisca in seconda convocazione (come normalmente avviene), troverebbe applicazione il terzo comma (ovvero un terzo del valore dell'edificio).

Tale interpretazione sembrerebbe più corretta per una serie di motivi:

    a) le assemblee di prima convocazione vengono (volutamente) convocate in orari impossibili e le decisioni vengono assunte sempre in seconda convocazione;
    b) il Legislatore della riforma ha cercato di snellire le decisioni ed imporre dei quorum elevati renderebbe più difficile il raggiungimento delle maggioranze prescritte;
    c) non prevedere quorum differenziati per la prima e seconda convocazione avrebbe poco senso;
    d) nel caso in cui non fosse possibile raggiungere la maggioranza prevista dal secondo comma (500 millesimi) il condominio rimarrebbe paralizzato e sarebbe necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina di un amministratore giudiziario.

La riforma del condominio è appena nata e, per sciogliere i possibili dubbi interpretativi, dovremmo attendere la fase di rodaggio; non rimane che attendere le interpretazioni offerte dalla giurisprudenza.

Chiedi senza impegno un preventivo per il cambio del tuo amministratore in Pisa utilizzando il form sulla destra.

martedì 12 maggio 2015

Amministratore Condominio Pisa e Condizionatori d'aria

L' amministratore condominio ha l'obbligo di tutela delle parti condominiali.

Problematiche condominiali in caso di intallazione condizionatori d'aria

Oggi giorno l'installazione di condizionatori in Pisa e provincia è un evento comune, ma quando si tratta di condomini non è così semplice da attuare senza accorgimenti.
Il tribunale di Milano nel 2004 ha sentenziato che  la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente altera la destinazione delle facciata stessa , che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei, che turbano l'equilibrio estetico complessivo del condominio.
Come è facile comprendere dalla lettura di questa sentenza, nonostante l'installazione di un condizionatore sia consentita ex art. 1102, comma 1 c.c  viene molto limitato dall' art. 1120 ultimo comma e dalla sentenza prima esposta. L'amministratore di condominio in Pisa sarà costretto ad obbligare i condomini che intendono installare un condizionatore d'aria a segure degli accorgimenti.
 Il nostro consiglio è quello di porre il motore esterno poggiato sul balcone e quindi coperto dalla ringhiera, invece per chi non possedesse un balcone l'alternativa rimane usare i condizionatori mono blocco, tipo Olimpia splendid.

Per qualunque tipo di infomrazione  o richiesta preventivo per cambiare il vostro amministratore di  condominio in Pisa e provincia basta utilizzare il form sulla destra.


giovedì 7 maggio 2015

Amministrazione condomini Pisa

Un nuovo modo di amministrare il tuo condominio a Pisa

Amministrazione condomini Pisa e' uno studio composto da professionisti associati, che operano a 360 gradi nel settore dell' amministrazione e gestione condomini in Pisa.
Oltre l'amministrazione del vostro condominio in Pisa, nel nostro studio sono presenti fiscalisti, immobiliaristi per la gestione del patrimonio immobiliare, tecnici e commercialisti per la redazione del 770 del condominio, con un notevole riduzione dei costi per tutti i condomini da noi amministrati.

La gestione del vostro condominio in Pisa e provincia sarà per noi un'attivita' che implicherà il massimo della competenza fornita da consulenti e professionisti qualificati.
La nostra metodologia e' principalmente basata sui massimi principi di chiarezza e trasparenza.



  • I nostri punti di forza

Professionalità e prezzi tra i più bassi della provincia di Pisa, inoltre non vengono mai addebitati costi per spese telefoniche, e per i possessori di mail certificata non vengono addebitati spese postali.


Lo Studio è predisposto ed organizzato anche per far fronte a diversi servizi straordinari in base a particolari esigenze del vostro condominio in Pisa. E’ possibile richiedere, in caso di necessità, prestazioni professionali specifiche che esulano dall’ ordinaria amministrazione e che risolvono ogni aspetto riguardante varie problematiche condominiali.

  • Competenze Gestione Condomini Pisa

I servizi offerti sono volti in particolare alla Gestione spese condominiali, contatti con fornitori e gestione dei contratti di manutenzione e di tutta la gestione quotidiana del Condominio.


  • Recapiti

Navigando l'apposita potrete reperire i nostri recapiti telefonici, e-mail o contattarci direttamente on line tramite il modulo sulla vostra destra per cambiare il vostro amministratore di condominio a Pisa.

mercoledì 6 maggio 2015

Riforma del condominio

Cosa cambia con la nuova riforma del Condominio

Legge 11.12.2012 n° 220 , G.U. 17.12.2012

18/02/2015 - La vita negli edifici in cui vivono circa 30 milioni di italiani sta per cambiare.
 Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la riforma del condominio varata con la legge n. 220/2012. Nuove regole per gli amministratori, le assemblee, la gestione economica e più in generale per ciò che ciascun condomino può o non può fare.

Un provvedimento a suo modo "storico" perché arriva a 70 anni dalla principale disciplina della materia contenuta in una ventina di articoli del Codice civile rimasti pressoché invariati dal 1942. Il compito di adattare le regole generali alla casistica più varia finora è spettato alla giurisprudenza.

Questo intervento cerca finalmente di aggiornare le norme principali alla realtà odierna e lo fa in maniera ampia e organica, sia pure con alcuni punti controversi.


LE NOVITA' PRINCIPALI

Amministratore
E' una figura profondamente modificata dalla riforma. Ecco le principali novità:
• Obbligatorietà: l'amministratore è obbligatorio quando ci sono più di 8 condomini.
• Durata: resta in carica 2 anni (salvo rinnovo);
• Requisiti: non deve avere precedenti penali per reati contro il patrimonio, non deve deve risultare protestato. Inoltre deve avere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico (a meno che svolga questa professione da oltre 1 anno).
• Obblighi: oltre ai suoi comuni obblighi (eseguire le delibere dell'assemblea, riscuotere i contributi e pagare i fornitori e il fisco ecc.) ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle pendenze). E' inoltre tenuto a stipulare una polizza di responsabilità professionale.
• Compensi: al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell'assemblea
• Revoca: in caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell'assemblea per la revoca il suo mandato.
Non sono più ammessi spese per passaggio di consegne tra i due

Animali
Sarà vietato vietare con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni.

Antenne
Il singolo condomino potrà installare un impianto di ricezione radiotelevisiva (la "parabola") individuale. Una norma che rischia di aumentare il deturpamento delle facciate.

Assemblea condominiale
   

Cambiano i quorum per la validità dell'assemblea e delle sue delibere:
• per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;
• per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
• per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Viene limitato l'(ab)uso della delega: se i condòmini sono più di 20, un singolo partecipante all'assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.

Consiglio condominiale
Se il condominio ha più di 11 unità immobiliari può nominare un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull'operato dell'amministratore.

Conto corrente
Tutte le entrate e le uscite del condominio devono passare su un conto corrente bancario intestato al condominio.

Interventi straordinari
Per le innovazioni che riguardano la sicurezza, la salubrità, la rimozione delle barriere architettoniche, il risparmio energetico, i parcheggi, le antenne e gli impianti telematici centralizzati basta il voto dell'assemblea col 50% + 1 degli intervenuti e 2/3 dei millesimi.

Manutenzione straordinaria
Per le opere di manutenzione straordinaria il condominio è obbligato a costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.


Morosità
Nei confronti dei condòmini in ritardo col pagamento delle spese condominiali, dopo 6 mesi dal rendiconto in cui risulta la morosità, l'amministratore ha l'obbligo di richiedere il decreto ingiuntivo, salvo dispensa assembleare.

Pannelli solari
Gli impianti di energia da fonti rinnovabili possono essere installati sulle parti comuni (tetti) anche se destinati ad alimentare singole unità immobiliari. Non serve l'autorizzazione dell'assemblea che però può imporre cautele e vincoli architettonici (con la maggioranza di 2/3 dei millesimi). Una disposizione a sostegno delle energie rinnovabili ma che può creare conflittualità nel condominio.

Parti comuni
Viene ampliata la definizione di "parti comuni" comprendendo anche le antenne e gli impianti telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni. Viene prevista anche la multiproprietà con godimento periodico. Per cambiare la destinazione d'uso delle parti comuni serve il voto dell'80% dei partecipanti e dei millesimi. La divisione delle parti comuni può avvenire solo con il consenso unanime dell'assemblea.

Riscaldamento
Il singolo condomino potrà staccarsi dall'impianto centralizzato seil suo appartamento non è sufficientemente riscaldato per problemi tecnici dell'impianto condominiale (che non vengono risolti nel corso di una stagione) e seil distacco non comporta squilibri che compromettono la normale erogazione di calore agli altri appartamenti. Se il distacco comporta una spesa aggiuntiva, chi si separa deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto. La norma contrasta con le esigenze generali di risparmio energetico e può generare molto contenzioso.

Sanzioni
Le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.

Web
L'assemblea può decidere l'apertura di un sito internet condominiale, curato dall'amministratore. Non dovrà essere un sito-vetrina ma servirà alla pubblicazione online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati contabili (estratto conto, situazione pagamenti). Ogni condomino potrà accedervi con una password. Per l'attivazione del sito è necessario il 50% + 1 dei votanti e dei millesimi.

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Amministrazioni Condominiali Pisa



Il nostro studio di amministrazione condomini in Pisa lavora con passione e dedizione da anni nella gestione condominiale gestendo e risanando completamente e in breve tempo forti esposizioni debitorie e problematiche condominiali varie.

Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno per conoscere le nostre tariffe di amministrazione condominiale in Pisa, oppure ci contattaci per richiedere maggiori informazioni.

La nostra sede è in centro storico vicino corso Italia.
Richieda senza impegno un preventivo, siamo sicuri di garantire uno dei migliori servizi di amministrazioni condomini su Pisa al miglior prezzo di mercato.
Anche i servizi fiscali vengono svolti all'interno del nostro studio ed questo ci permette di fornire tutti i "servizi fiscali previsti per legge per l'amministratore di condominio"  al minor prezzo di mercato.

Se non può cambiare condominio, provi a cambiare amministratore del condominio, possiamo aiutarla su qualsiasi informazione o servizio di amministrazione condominiali su Pisa e provincia, semplicemente  inviando una mail  a amministrazionecondominipisa@gmail.com con i suoi dati ed il numero di condomini le invieremo in pochissimo tempo, un report sui nostri servizi ed un preventivo gratuito per l'amministrazione del suo condominio in Pisa.

Chi è l ' amministratore di condominio

Amministratore di condominio

L'amministratore di condominio è la figura, prevista dal Codice civile, che funge da organo esecutivo del condominio. Tale figura è stata quasi integralmente modificata  con la riforma del condominio del novembre 2012.

L'amministratore di condominio dura in carica fino a che la sua nomina non viene revocata, perciò non va più confermato ogni anno, come avveniva prima.
L’amministratore di condominio rappresenta l’organo esecutivo del condominio. Egli ricopre mansioni finalizzate a tutto ciò che ruota attorno alla gestione condominiale e per questa assume di sé, al momento della nomina, doveri e responsabilità.

 

 

Chi può diventare amministratore di condominio

Può diventare amministratore di condominio chi :
  • ha il godimento dei diritti civili ;
  • non è stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni ;
  • non è stato sottoposto a misure di prevenzione diventate definitive, a patto che non sia intervenuta la riabilitazione ;
  • chi non è interdetto o inabilitato ;
  • chi non è stato mai inserito nell’elenco dei protesti cambiari ;
  • chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ;
  • chi ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge attività di formazione periodica in materia di amministrazione.
La perdita di uno solo dei requisiti sopraccitati comporterà l’immediata cessazione dell’incarico di amministratore di condominio.

Nomina di un amministratore di condominio

La nomina dell’amministratore di condominio risulta obbligatoria quando le unità immobiliari sono più di 8 e appartenenti a 8 proprietari diversi. Se le unità immobiliari sono inferiori a 9 la nomina dell’amministratore di condominio è facoltativa. (Ricordiamo che qualora vogliate amministrare indipendente mente il vostro condominio in quanto non superate gli 8 proprietari diversi, il nostro studio di amministrazione condomini in Pisa, vi potrà fornire un servizio di consulenza personalizzato e servizi di disbrigo pratice fiscali.)
Se l’assemblea non assolve il compito di nominare l’amministratore di condominio, spetterà all’autorità giudiziaria farsi carico della nomina.

Obblighi dell’amministratore

L’amministratore di condominio dovrà adempiere i seguenti obblighi :
  • Comunicare i dati : all’atto della nomina, l’amministratore dovrà comunicare ai condomini tutti i dati anagrafici e professionali che lo riguardano ;
  • Comunicare la sede della documentazione condominiale : l’amministratore avrà inoltre il compito di indicare ai condomini il luogo dove sarà possibile, precisando orari e giorni, reperire e consultare la documentazione condominiale ;
  • Presentare una polizza individuale di responsabilità civile : tale polizza è finalizzata a coprire gli atti compiuti dall’amministratore di condominio durante il suo mandato ;
  • Comunicare l’importo del suo compenso : l’amministratore dovrà specificare analiticamente l’importo richiesto al condominio a titolo di compenso ;
  • Aprire un conto corrente condominiale : l’amministratore dovrà aprire e gestire un conto corrente postale o bancario intestato al condominio, che ciascun condomino, su richiesta e a proprie spese, avrà la possibilità di consultare ;
  • Riscuotere forzosamente contributi : l’amministratore avrà facoltà di agire nei confronti dei condomini morosi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio ;
  • Gestire la rendicontazione condominiale : almeno una volta all’anno l’amministratore sarà tenuto a convocare l’assemblea per presentare la rendicontazione condominiale ;
  • Riconsegnare la documentazione : da effettuare al termine del suo incarico.

Revoca dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio può essere revocato da parte dell’assemblea dei condomini o da parte dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima può avvenire nell’eventualità in cui si presentino i seguenti casi :
  • Mancata comunicazione dell’assemblea in caso di provvedimento amministrativo nei confronti del condominio ;
  • Mancata presentazione o cattiva gestione della rendicontazione condominiale ;
  • Presenza di gravi irregolarità ;
  • Emersione di gravi irregolarità fiscali.

Amministrazioni Condominiali in Pisa e provincia

Amministratore di Condomini in Pisa

Gestione di Amministrazioni Condominiali in Pisa e provincia

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Il nostro studio in centro a Pisa si prefigge da anni la finalità di garantire un’Amministrazione Condominiale corretta, professionale e trasparente, attraverso la:
- presenza diretta, ove occorra, del sottoscritto (o di un collaboratore) presso il Condominio;
- precisione nelle consulenze e nell’assistenza alle varie problematiche condominiali, attraverso l’alto grado di professionalità acquisito negli anni di esperienza;
- puntualità e tempestività negli interventi, con riferimento alle segnalazioni di guasti da parte dei condòmini. A tal fine si informa che ci si avvale della collaborazione di Ditte che sono in grado di eseguire, efficacemente, qualsiasi tipo di intervento di manutenzione Condominiale.
 
 
Si è in grado di provvedere in maniera puntuale:
- alla riscossione delle rate condominiali attraverso l’apertura e conseguente gestione di un conto corrente bancario da intestare al Condominio;
- al tempestivo pagamento delle spese inerenti i servizi, gli appalti e le forniture condominiali;
- al controllo delle morosità e all’invio di eventuali solleciti di pagamento, in modo tale che le rate condominiali risultino sempre pagate da tutti i condòmini. 
- ad assolvere agli obblighi fiscali del Condominio (mod. 770 e mod. Ac) tramite un proprio preposto.
- alla gestione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria con predisposizione e stipulazione del contratto di appalto, invio di eventuali ordini di servizio (in assenza del Direttore Dei Lavori) all'Appaltatore (dietro segnalazione dei condòmini), emissione rate per la riscossione dei contributi dai condòmini, pagamento dei compensi alla Ditta e attivazione (dove richiesto) di pratiche per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali (vedi L.449/97 e s.s.i.m.).
Grazie a prodotti informatici specifici per gli Amministratori di Condomini (in particolare il software P.I.G.C. - Procedura Integrata Gestione Condominio,  siamo in grado di gestire efficacemente le esigenze contabili ed amministrative di ogni Condominio nel pieno rispetto dei princìpi di legge e in particolare di chiarezza e trasparenza.
Utilizzando il form a destra è possibile inviarci una richiesta preventivo gratuito per la gestione del vostro condominio in Pisa, siamo sicuri sarà di vostro interesse in quanto da anni siamo tra le più economiche gestioni di amministrazioni condominiali in Pisa.
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