SENTENZA 29 settembre 2008, n.24299 CORTE DI CASSAZIONE
Leggittimità del decreto ingiuntivo sulla base del bilancio preventivo, purché regolarmente adottato dall’assemblea condominiale.La sentenza Cass. 24299/09 chiaramente si desume che l’amministratore di condominio può richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo anche sulla base del bilancio preventivo, purché regolarmente adottato dall’assemblea, mentre, una volta approvato il bilancio consuntivo, deve agire esclusivamente sulla base di quest’ultimo e non più in forza del bilancio preventivo.
Dettagli:
Con citazione notificata in data 30.9.2002, A.M. e G.S. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal giudice di pace di Roma ad istanza del condominio dello stabile di via Farfa n. 8, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 759,29 per oneri condominiali insoluti.A fondamento dell’opposizione i predetti deducevano che prima della iscrizione del ricorso per ingiunzione da parte del condominio, essi avevano pagato all’amministratore la somma di euro 623,99 per le voci di spesa elencate nel ricorso; aggiungevano che il decreto ingiuntivo era illegittimo in quanto adottato sulla base del bilancio preventivo 2001, mentre doveva essere utilizzato il bilancio consuntivo che all’epoca del deposito del ricorso (27.5.2002) non era stato ancora approvato, essendo ciò avvenuto solo nel mese di giugno; adducevano inoltre che la spesa per il “servizio pulizia” riportata nel consuntivo era inferiore a quella del preventivo.
Il condominio, costituendosi, ammetteva che gli opponenti avevano pagato gli importi indicati, ma obiettava che tali importi erano stati regolarmente conteggiati, come risultava dall’estratto contabile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice di pace, con sentenza del 4.11.2003, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e revocava lo stesso, condannando il condominio alla rifusione delle spese del giudizio.
A sostegno della decisione il giudice di pace adduceva la seguente testuale motivazione: “Dalla documentazione depositata dalle parti si evince che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ad eccezione di euro 116,91 con riferimento all’esercizio del 2001 il cui consuntivo al momento della richiesta del decreto come è provato per tabula non era stato ancora approvato. Poiché l’amministratore di condominio può, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, avvalersi soltanto con riferimento al corso dell’anno di gestione condominiale, ne consegue che l’opposizione dei sigg. Marcotulli e Sabbatani deve essere accolta. Inoltre, atteso che l’opposto riconosce che gli opponenti hanno versato euro 623,99, non vi è in atti alcuna prova della sussistenza di ulteriori debiti. Le spese seguono la soccombenza”.
Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso il Condominio dello stabile di via Farfa n. 8, in forza di due motivi; resistevano con controricorso gli opponenti.
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